Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 124 del 04/01/2018 (Rv. 647095 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari - Base imponibile - Contributi versati dal lavoratori- Inclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, la base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesane la natura facoltativa e posta la riferibilità dell’esenzione fiscale di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 917 del 1986 ai soli contributi previdenziali obbligatori.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)