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Sez. 6, Sentenza n. 30752 del 11/04/2019 Cc. (dep. 12/07/2019) Rv. 276466 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Termine ex art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 – Inutile decorso – Effetti.
Stato
decisa il 2019-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276466-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'inutile decorso del termine di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, senza che sia stata disposta la confisca, determina l'obbligo di restituzione dei beni sequestrati, in mancanza della quale, anche qualora intervenga un nuovo sequestro seguito da confisca, i titolari dei beni potranno richiedere, nelle sedi competenti, gli importi corrispondenti alla illegittima mancata restituzione e fruizione dei beni medesimi tra la data di scadenza del termine e l'imposizione del nuovo vincolo coercitivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omesso rispetto del termine per decidere sulla confisca e la reiterazione del sequestro senza che si sia provveduto alla restituzione dei beni, non inficia la successiva confisca, stante l'autonomia della misura ablatoria rispetto al provvedimento anticipatorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)