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Sez. 5, Sentenza n. 49149 del 11/09/2019 Cc. (dep. 03/12/2019) Rv. 277652 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Misure di prevenzione patrimoniali - Perdita di efficacia del sequestro per decorso dei termini di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Successiva confisca - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277652-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicchè la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca. (Fattispecie in cui è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto non ostativa al provvedimento di confisca la circostanza che, nelle more del procedimento, il sequestro fosse divenuto inefficace, con restituzione dei beni al proposto, per il decorso del termine di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)