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Sez. 1, Sentenza n. 15699 del 15/07/2011 (Rv. 619001 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE | Potere di sorveglianza del giudice delegato nella fase esecutiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619001-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, l'art. 185 legge fall. attribuisce il potere di sorveglianza dell'esecuzione del concordato esclusivamente al commissario giudiziale, come si evince dal richiamo di tale norma al solo secondo comma dell'art. 136 legge fall., e non anche al primo, che prevede un potere di sorveglianza sulla procedura anche del giudice delegato; da ciò consegue che l'intervento di quest'ultimo risulta limitato e che ogni potere inerente alla gestione effettiva, incluso quello relativo alla nomina dei professionisti, spetti esclusivamente al liquidatore, alla stessa stregua di quanto previsto per i poteri del curatore in sede fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 136, Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)