Sez. 5, Sentenza n. 14277 del 05/11/1999 Ud. (dep. 17/12/1999) Rv. 215801 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Commercio di prodotti con segni falsi - Concorso - Configurabilità - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
Il delitto di commercio di prodotti con segni falsi può concorrere con il delitto di ricettazione, in quanto la fattispecie astratta dell'art. 474 cod. pen. non contiene tutti gli elementi costitutivi della ricettazione previsti dall'art. 648 cod. pen. Ed invero, il reato può essere commesso dallo stesso autore della contraffazione o dell'alterazione o da un soggetto che ha acquistato i prodotti, successivamente commerciati, senza la consapevolezza iniziale della falsità del marchio o dei segni distintivi. In questi casi manca un elemento costitutivo della fattispecie della ricettazione: nel primo caso dell'acquisto da terzi di cose provenienti da delitto e nel secondo caso dell'elemento soggettivo del dolo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)