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Sez. 5, Sentenza n. 1315 del 03/03/1998 Cc. (dep. 27/04/1998) Rv. 210602 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Commercio di prodotti con segni falsi - Concorso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210602-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

Il delitto di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) non può concorrere con il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) in quanto tra i due reati intercorre un rapporto di specialità, dovendosi riconoscere che anche il primo - stante la sua natura plurioffensiva - è posto a tutela del patrimonio, oltre che della fede pubblica, in quanto mira alla protezione del monopolio sull'opera e sul marchio. Le condotte di ricezione ed acquisto di prodotti con marchi e segni contraffatti, pertanto, costituiscono un antefatto non punibile in quanto presupposto necessario della "detenzione per la vendita", che il legislatore ha ritenuto sufficiente per la tutela dei consumatori e dei titolari dei diritti. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che nel caso di detenzione per la vendita di opere abusivamente duplicate o di prodotti con marchi contraffatti, non sussiste il delitto di ricettazione con riguardo al momento della ricezione od acquisto di tali opere o prodotti, e ciò in quanto presupposto di questo è che la cosa ricevuta o acquistata provenga da un delitto, sia cioè "provento" di un reato, mentre le opere abusive o con marchi contraffatti, in quanto risultato di lavorazioni o manipolazioni di cose materiali, sono creazioni o produzioni illecite e quindi "prodotto" e non "provento" di reato)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)