Sez. 3, Sentenza n. 513 del 05/02/1977 (Rv. 384063 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice del merito, avvalendosi del potere di valutazione delle prove, attribuitogli dall'art 116 cod proc civ, e libero di formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori per la soluzione della controversia, e non e tenuto ad analizzare criticamente le singole risultanze probatorie e le singole argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti che il suo convincimento si sia complessivamente formato sulla base dei vari elementi processuali e che la relativa motivazione sia congrua ed immune da vizi logici ed errori di diritto. (Conf 1767/74, mass n 369951; (Conf 1604/72, mass n 358389).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)