Sez. 2, Sentenza n. 16052 del 18/02/2025 Ud. (dep. 28/04/2025) Rv. 287940-01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Rinuncia al beneficio già concesso - Natura giuridica - Atto personalissimo - Conseguenze - Rinuncia presentata da difensore privo di procura speciale "ad hoc" - Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al già concesso beneficio ha natura giuridica di atto dispositivo, incidente sul trattamento sanzionatorio, che costituisce iniziativa esuberante rispetto alle scelte proprie della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili, in quanto tali, dal solo imputato e non dal suo difensore, salvo che questi sia munito di procura speciale appositamente rilasciata.
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99 com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)