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Sez. L, Sentenza n. 618 del 25/01/1988 (Rv. 457079 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ EROGATE DALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO AUTONOMO DI UNA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ - POTERE DELLA PREDETTA CASSA - CONSEGUENZA - ANNULLAMENTO DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DELL'ISCRITTO E DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE D'ANZIANITÀ GIÀ ATTRIBUITA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457079-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ EROGATE DALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO AUTONOMO DI UNA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ - POTERE DELLA PREDETTA CASSA - CONSEGUENZA - ANNULLAMENTO DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DELL'ISCRITTO E DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE D'ANZIANITÀ GIÀ ATTRIBUITA - AMMISSIBILITÀ.*

Perché insorga il diritto alla pensione d'anzianità erogata dalla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti è necessario, non solo l'iscrizione del professionista nell'albo dei dottori commercialisti - iscrizione che si configura come un atto amministrativo di accertamento costitutivo di uno status, non suscettibile di Sindacato neppure incidentalmente dal giudice ordinario - ma anche l'Esercizio della libera professione, che non può essere svolta in situazioni di incompatibilità con altre attività (nella specie, con l'attività di pubblico impiegato). Pertanto - fermo rimanendo il potere del consiglio dell'ordine di categoria sia di procedere all'iscrizione del professionista all'albo, sia di valutare la sopravvenienza di eventuali situazioni di incompatibilità al fine di adottare il conseguente provvedimento di cancellazione dall'albo - la cassa, cui la legge riserva penetranti poteri di accertamento e di Sindacato in ordine alla legittimità della posizione degli iscritti, può accertare autonomamente (e quindi anche in Mancanza del provvedimento di cancellazione dall'albo) una situazione di incompatibilità e conseguentemente annullare la posizione contributiva dell'iscritto e la liquidazione della pensione d'anzianità precedentemente attribuita. (V 3296/87, mass n 452354).*

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2, Legge 29/01/1986 num. 21 art. 20, Legge 29/01/1986 num. 21 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)