Sez. L, Sentenza n. 3296 del 04/04/1987 (Rv. 452354 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - NATURA - ATTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO COSTITUTIVO DELLO "STATUS" DEL PROFESSIONISTA - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE ORDINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - NATURA - ATTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO COSTITUTIVO DELLO "STATUS" DEL PROFESSIONISTA - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE ORDINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'iscrizione di un professionista all'albo professionale (nella specie, dei dottori commercialisti) configura un atto amministrativo di accertamento costitutivo dello status del professionista medesimo, con i diritti ad esso inerenti, il quale opera erga omnes, fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione da parte dei competenti organi. Pertanto, nelle controversie relative ai singoli rapporti che presuppongono detta iscrizione, come quelli previdenziali ed assistenziali, deve escludersi che il giudice ordinario possa effettuare un Sindacato incidentale sulla legittimità dell'iscrizione stessa, al fine della sua eventuale disapplicazione (nella specie, in base alla dedotta incompatibilità della professione di dottore commercialista con lo svolgimento dell'attività di agente di Assicurazione). (V 1565/83, mass n 426394; (V 1358/83, mass n 426162; (V 4677/79, mass n 401220; (V 761/77, mass n 384358; (Conf 3675/82, mass n 421648).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 2, DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 3, Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2, Legge 23/12/1970 num. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)