Sez. 2, Sentenza n. 39784 del 26/09/2007 Cc. (dep. 26/10/2007) Rv. 238436 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Durata dei rinvii - Discrezionalità del giudce del dibattimento - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Il rinvio di udienza va modulato in relazione alle singole evenienze processuali ed alle esigenze di ruolo, e la determinazione della sua durata attiene al potere ordinatorio del giudice di merito, che si sottrae al sindacato della Cassazione, a nulla potendo rilevare la durata più o meno breve dei rinvii di udienza precedenti o successivi, poiché sarebbe incongruo pretendere una cadenza fissa delle varie udienze. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non ravvisabile alcun eccesso in un rinvio a sessanta giorni, con sospensione dei termini massimi di custodia cautelare, disposto a seguito di adesione del difensore dell'imputato ad astensione collettiva forense dalle udienze).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)