Sez. 1, Sentenza n. 47789 del 09/12/2008 Cc. (dep. 23/12/2008) Rv. 242628 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Durata dei rinvii - Discrezionalità del giudice del dibattimento - Sindacabilità nel giudizio di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Il rinvio dell'udienza deve essere disposto sulla base delle singole evenienze processuali e delle esigenze di ruolo e la determinazione della sua durata attiene al potere ordinatorio del giudice di merito, che si sottrae al sindacato della Corte di cassazione, a nulla rilevando la eventuale programmazione preventiva delle udienze di rinvio. (Fattispecie in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, in seguito alla mancata partecipazione del difensore per adesione ad un'astensione collettiva dalle udienze, deliberata dalle organizzazioni rappresentative, con conseguente rinvio dell'udienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)