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Sez. 3, Sentenza n. 1589 del 19/09/1970 (Rv. 347484 - 01)

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIA E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - CRITERI DI CUI ALL'ART 1696 COD CIV - ULTERIORI DANNI - RISARCIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347484-01

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIA E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - CRITERI DI CUI ALL'ART 1696 COD CIV - ULTERIORI DANNI - RISARCIBILITA.*

La disposizione di cui all'art 1696 cod civ, secondo cui in materia di trasporto di cose il danno derivante dalla perdita del receptum deve calcolarsi secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna, non esclude la risarcibilita degli eventuali ulteriori danni connessi alla perdita delle cose trasportate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1696

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)