Sez. L, Sentenza n. 2929 del 11/03/1993 (Rv. 481352 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Aziende industriali beneficiarie - Identificazione - Criteri - Imprese svolgenti attività di vigilanza - Inclusione - Diversa qualificazione dell'impresa ai fini della disciplina in tema di assegni familiari ovvero ex art. 49, ultimo comma, legge n. 88 del 1989 - Influenza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)
l'identificazione delle aziende industriali beneficiarie degli sgravi contributivi previsti dall'art. 1 e dall'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) deve essere compiuta alla stregua della nozione generale di impresa industriale dettata dall'art. 2195 cod. civ., nella quale rientrano le imprese che svolgono attività di vigilanza, trattandosi di attività di produzione di un servizio; sull'attribuzione del beneficio dello sgravio non possono influire la diversa classificazione dell'impresa nel settore commercio ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di assegni familiari di cui al T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e la disciplina dettata dall'art. 49 ultimo comma della legge 9 marzo 1989 n. 88.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)