Sez. 3, Sentenza n. 2443 del 03/07/1969 (Rv. 341950 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO TRA LE PARTI.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO TRA LE PARTI.*
Nel sistema dell'art. 2697 cod.civ., riformato al principio della uguaglianza delle parti, ognuno dei contendenti deve provare l'assunto che allega o dal quale dedusse conseguenze giuridiche a suo favore. L'attore deve, pertanto, dimostrare il fatto costitutivo della domanda, cioe tutti gli elementi che legittimano, secondo il diritto, la sua pretesa, mentre incombe al convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia dei fatti dedotti a base della domanda, ovvero la modificazione o l'Estinzione del diritto preteso dall'attore, dimostrare i fatti su cui si versa la sua eccezione. (V. 269-69, massima n.338246 4074-68, massima n.337713 4073-68, massima n.337710 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)