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Sez. 1, Sentenza n. 5514 del 12/10/1988 (Rv. 460115 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - OMESSA COMUNICAZIONE DEI PREMI INCASSATI - SANZIONI - ART. 121 E 123 R.D. 4 GENNAIO 1925 N. 63 - ABROGAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460115-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - OMESSA COMUNICAZIONE DEI PREMI INCASSATI - SANZIONI - ART. 121 E 123 R.D. 4 GENNAIO 1925 N. 63 - ABROGAZIONE.*

In tema di Esercizio delle assicurazioni private, gli artt. 121 e 123 del R.d. 4 gennaio 1925 n. 63, i quali, rispettivamente, pongono a carico delle compagnie l'Obbligo di trasmettere annualmente all'amministrazione un prospetto dei premi incassati, al fine della Determinazione del contributo di vigilanza, e sanzione per la inosservanza dell'Obbligo medesimo con pena pecuniaria, devono ritenersi abrogati a seguito dell'entrata in vigore del testo unico approvato con d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449, atteso che questo, integrando atto formalmente e sostanzialmente legislativo, in base alla delega conferita dall'art. 21 della legge 11 aprile 1955 n. 294, ha riordinato compiutamente la materia, mantenendo fermo detto contributo di vigilanza, ma non anche riproducendo quell'Obbligo di comunicazione e la relativa sanzione, e, quindi, in conformità del principio fissato dall'art. 15 disp. Prel. Cod. civ., ha implicitamente eliminato dall'ordinamento le citate norme.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Regio Decr. 04/01/1925 num. 63 art. 121, Regio Decr. 04/01/1925 num. 63 art. 123, Legge 11/04/1955 num. 294 art. 21, DPR 13/02/1959 num. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)