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Sez. 3, Ordinanza n. 21898 del 30/07/2025 (Rv. 675734-01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Consulente tecnico d'ufficio - Collaborazione di esperti - Ammissibilità - Possibilità di avvalersene in mancanza di autorizzazione del giudice - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675734-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di terzi esperti specialisti, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice né di formale nomina, purché assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte, sicché l'operato dell'ausiliario non risulti integralmente sostitutivo di quello del consulente, valendo il suo parere quale mera

integrazione dell'accertamento demandato a quest'ultimo, mentre l'autorizzazione del giudice serve solo a consentire il rimborso delle spese sostenute per la sua attività.

Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)