Sez. L - , Ordinanza n. 26875 del 14/11/2017 (Rv. 646209 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Consulenza tecnico d'ufficio - Acquisizione di pareri scientifici di terzi - Ammissibilità - Fondamento - Limiti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE
Nell'espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio è consentito all'ausiliare del giudice avvalersi di pareri scientifici di terzi esperti, che, in quanto finalizzato a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, rientra nell’ambito delle indagini tecniche affidate al c.t.u., a condizione che non realizzino una integrale traslazione dell’incarico giudiziario allo specialista.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)