Sez. 2 - , Sentenza n. 8933 del 29/03/2019 (Rv. 653305 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | "Falsus procurator" - Ratifica con efficacia retroattiva - Operatività in campo processuale - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio instaurato anteriormente all'entrata in vigore della riforma dell'art. 182 c.p.c., introdotta con la l. n. 69 del 2009, aveva ritenuto inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la querela di falso proposta dagli appellati avverso la procura alle liti rilasciata dall'appellante, sul presupposto che, in secondo grado, detta procura fosse stata validamente rinnovata, con efficacia retroattiva, mediante conferimento di nuovo mandato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)