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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28824 del 08/11/2019 (Rv. 655788 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione – Dovere del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel testo anteriore alla l. n. 69 del 2019 – Sussistenza - Effetti "ex tunc" - Limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali – Insussistenza.
Stato
decisa il 2019-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655788-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE

L'art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 59 art. 46 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)