Sez. 1, Sentenza n. 9945 del 27/04/1982 Ud. (dep. 27/10/1982) Rv. 155804 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DEL RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - ART. 529 COD. PROC. PEN. - OBBLIGO DI DEPOSITO PRESSO LA CASSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - RATIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DEL RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - ART. 529 COD. PROC. PEN. - OBBLIGO DI DEPOSITO PRESSO LA CASSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - RATIO.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 cost. Dell'art. 529 cod. proc. pen., sollevata sotto il profilo che l'Obbligo di depositare i motivi aggiunti esclusivamente presso la cancelleria della Corte di Cassazione determinerebbe una discriminazione fra imputati e difensori residenti e non residenti a Roma (con pregiudizio per il diritto di difesa di questi ultimi). Infatti, i motivi aggiunti necessariamente devono essere depositati presso la Corte di Cassazione in considerazione della particolare natura del giudizio di legittimità, improntato ad un formalismo rigoroso e finalizzato all'esigenza di celere espletamento dei giudizi. (V mass n 151271 e massime ivi citate sulla presentazione dei motivi aggiunti).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)