diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10502 del 21/06/1985 Ud. (dep. 09/11/1985) Rv. 171011 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - DEPOSITO PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171011-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - DEPOSITO PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 529, 533 cod. proc. pen. prospettate sotto il profilo che la necessaria presentazione dei motivi aggiunti al ricorso, a differenza di quelli principali, presso la cancelleria della Corte di Cassazione violerebbe il principio di uguaglianza e i diritti della difesa. Infatti i motivi aggiunti si diversificano dai principali perché non possono avere contenuto autonomo, ma solo riferirsi a capi della sentenza investiti dai motivi in termine: sotto questo profilo è da escludere che il legislatore abbia disciplinato casi uguali con modalità differenti. Inoltre il diritto di difesa è garantito dal fatto che i motivi principali possono essere presentati anche davanti al cancelliere del pretore del luogo ove le parti e difensori si trovano, mentre la concessione di uguale facoltà per i motivi aggiunti si risolverebbe in un pregiudizio per la speditezza del processo. (Conf mass n 155804 e ivi citata).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Pen. art. 201, Cod. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Pen. art. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)