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Sez. L - , Ordinanza n. 25838 del 01/09/2022 (Rv. 665478 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Cassa integrazione in deroga (CIGD) - Omessa rioccupazione del lavoratore - Pagamento a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione - Fallimento del datore di lavoro - Conseguenze in tema di ammissione allo stato passivo delle quote di TFR. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - In genere.
Stato
decisa il 2022-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665478-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Il pagamento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all'ammissione allo stato passivo del credito per le quote di TFR maturate in tale periodo, ma di

quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro.

Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 64 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 755 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)