Sez. 1 - , Ordinanza n. 17501 del 04/07/2018 (Rv. 649520 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - FINALE | Insinuazione allo stato passivo - Somme maturate dal lavoratore a titolo di t.f.r. nel periodo, antecedente al fallimento, di sottoposizione a Cigs - Obbligo a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Fattispecie disciplinata dall’art. 2 l. n. 464 del 1972 applicabile "ratione temporis".
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - FINALE
Nella vigenza dell'art. 2 l. n. 464 del 1972, abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e) d.lgs n. 148 del 2015, le somme maturate dal lavoratore a titolo di t.f.r. nel periodo di sottoposizione a Cigs antecedente alla sua successiva rioccupazione sono poste a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, nel caso di fallimento di quest'ultimo, deve ritenersi consentita l'insinuazione al passivo per i relativi importi nella procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1972 num. 464 art. 2, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148 art. 46 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)