Sez. 4, Sentenza n. 1145 del 30/11/1984 Ud. (dep. 05/02/1985) Rv. 167679 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SOGGETTI ESPOSTI A PERICOLO - EFFETTI AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DELLA COLPA - SUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ - TRA VIOLAZIONE DELLE NORME ED EVENTO - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SOGGETTI ESPOSTI A PERICOLO - EFFETTI AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DELLA COLPA - SUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ - TRA VIOLAZIONE DELLE NORME ED EVENTO - FATTISPECIE.*
Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono poste a tutela non solo dei lavoratori dipendenti, ma di chiunque in un modo o nell'altro, possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia. Ne consegue che, ai fini della configurabilità della colpa per inosservanza di tali norme, come pure della speciale aggravante prevista dagli artt. 589, 590 cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista un nesso causale tra la su indicata inosservanza e l'evento dannoso verificatosi. (fattispecie in tema di omicidio colposo di un operaio che, lavorando ad una grondaia, venne a contatto con uno dei cavi elettrici risultati scoperti e decedette all'istante). (V mass n 152472; (V mass n 109754; (V mass n 106768).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)