Sez. 6, Sentenza n. 1660 del 09/11/1967 Ud. (dep. 13/02/1968) Rv. 106768 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI -DIVIETO DI ESEGUIRE LAVORO A DISTANZA INFERIORE AI CINQUE METRI DALLE LINEE ELETTRICHE -APPLICABILITA ANCHE AI LAVORI DI SBANCAMENTO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI -DIVIETO DI ESEGUIRE LAVORO A DISTANZA INFERIORE AI CINQUE METRI DALLE LINEE ELETTRICHE -APPLICABILITA ANCHE AI LAVORI DI SBANCAMENTO.*
Il divieto di eseguire lavori a distanza inferiore a cinque metri dalle linee elettriche, sancito dall'art 11 DPR 7 gennaio 1956, n.164 riguarda indistintamente tutti i lavori previsti nell'art.1 dallo stesso decreto e quindi anche i lavori di sterro o sbancamento e non e limitato a quei lavori che implichino l'esistenza di una costruzione o di ponteggi in prossimita delle linee stesse..*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 11, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)