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Sez. 1, Sentenza n. 4087 del 03/04/1992 (Rv. 476579 - 01)

Titoli di credito - Assegno bancario - Non trasferibile | Pagamento eseguito all'apparente legittimo prenditore - Efficacia liberatoria - Condizione - Diligente identificazione - Necessità.
Stato
decisa il 1992-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476579-01

Titoli di credito - Assegno bancario - Non trasferibile

In tema di assegno non trasferibile, l'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 - secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento (disposizione applicabile, per effetto del richiamo contenuto nel seguente art. 92, anche in tema di vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia) - non costituisce deroga ai principi generali in ordine all'identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale, atteso che l'espressione "persona diversa dal prenditore" va intesa con riferimento alla legittimazione cartolare. Pertanto, in base al principio generale di cui all'art. 1992, secondo comma, cod. civ., deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito a chi sia apparso legittimo prenditore a seguito di diligente identificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)