Sez. 1, Sentenza n. 1087 del 09/02/1999 (Rv. 523063 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Banca girataria per l'incasso - Obbligo di identificazione del prenditore del titolo - Sussistenza - Pagamento a persona diversa dal prenditore - Efficacia liberatoria nel caso di adempimento del predetto obbligo - Limiti - Falsità documentale del titolo per alterazione della indicazione nominativa del prenditore - Identificazione del possessore girante - Irrilevanza - Responsabilità della banca girataria per il pagamento effettuato in favore di persona diversa dall'effettivo prenditore - Sussistenza - Omesso controllo della regolarità del titolo da parte della banca trattaria in stanza di compensazione - Conseguenze -Responsabilità solidale con la banca girataria per l'incasso - Configurabilità.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
In tema di assegno bancario non trasferibile, l'adempimento, da parte della banca girataria per l'incasso, dell'obbligo della esatta identificazione della persona del presentatore del titolo nel prenditore cartolarmente legittimato è del tutto irrilevante, sul piano della responsabilità della banca stessa per il pagamento effettuato a persona diversa dal prenditore allorché il titolo ponga un problema di falsità documentale per essere stato in modo evidente alterato proprio nella indicazione nominativa del prenditore. Ne consegue che la banca girataria per l'incasso che abbia omesso la verifica della genuinità del titolo, che è il presupposto per la identificazione della persona fisica che presenta l'assegno con il prenditore, risponde dell'inesatto adempimento. Detta responsabilità si configura come extracontrattuale, non potendo qualificarsi il banchiere giratario come sostituto della banca trattaria nell'adempimento della convenzione di assegno e, perciò, posto in rapporto con il traente, ma dovendosi, piuttosto, considerarlo, in quanto investito e attivato dalla procura all'incasso, quale rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il pagamento. Ciò, peraltro, non esclude il concorso di tale responsabilità con quella, a titolo contrattuale, della banca trattaria, tenuta al risarcimento del danno solidalmente con la banca girataria per non avere, a sua volta, rilevato, nella più sommaria verifica delle stanze di compensazione, la vistosa alterazione del titolo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)