Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6483 del 14/03/2013 (Rv. 625393 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Presunzione ex art. 2054, secondo comma, cod. civ. - Carattere sussidiario - Conseguenze - Dichiarazione di irrilevanza delle richieste istruttorie di una parte in ordine alla dinamica dello scontro - Legittimità del ricorso alla presunzione - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria, con la conseguenza che il giudice non può farvi ricorso dopo aver dichiarato irrilevanti le richieste istruttorie sulla dinamica dello scontro formulate da una parte, sul presupposto che vi fosse stata ammissione di responsabilità da parte dell'altro conducente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)