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Sez. 3, Sentenza n. 1423 del 06/03/1982 (Rv. 419253 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - PROPOSIZIONE DIRETTA CONTRO L'ASSICURATORE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - INTERESSI COMPENSATIVI ED INTERESSI MORATORI - RISPETTIVA DECORRENZA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - AMMISSIBILITÀ PER I SOLI INTERESSI MORATORI.*
Stato
decisa il 1982-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419253-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - PROPOSIZIONE DIRETTA CONTRO L'ASSICURATORE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - INTERESSI COMPENSATIVI ED INTERESSI MORATORI - RISPETTIVA DECORRENZA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - AMMISSIBILITÀ PER I SOLI INTERESSI MORATORI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, nel caso in cui il danneggiato proponga, con esito favorevole, direttamente contro l'assicuratore l'Azione di risarcimento, mentre gli interessi compensativi - finalizzati a compensare il creditore (terzo danneggiato) del mancato godimento di una somma di denaro - facendo parte del danno che l'assicurato-danneggiante deve risarcire al terzo decorrono dalla data del fatto illecito e non possono essere attribuiti oltre i limiti del massimale, gli interessi moratori - dovuti in dipendenza del ritardo nel pagamento dell'indennizzo per causa imputabile all'assicuratore - non derivando dal fatto illecito, vanno corrisposti dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato (e cioè dal giorno in cui, scaduto il termine di 60 giorni accordato dalla legge all'assicuratore per deliberare sulla richiesta del danneggiato, quello è tenuto al pagamento dell'indennità nei limiti del massimale), anche se, sommati all'indennizzo, superino il massimale. (Conf 6056/79, mass n 402765; (Conf 5179/79, mass n 401791).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 3, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)