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Sez. 1, Sentenza n. 6056 del 20/11/1979 (Rv. 402765 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DI RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO CONTRO LO ASSICURATORE - RESPONSABILITA DI QUEST'ULTIMO - LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA - RILEVANZA - INTERESSI COMPENSATIVI E SVALUTAZIONE MONETARIA - INCLUSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE PROCESSUALI ED INTERESSI MORATORI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402765-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DI RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO CONTRO LO ASSICURATORE - RESPONSABILITA DI QUEST'ULTIMO - LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA - RILEVANZA - INTERESSI COMPENSATIVI E SVALUTAZIONE MONETARIA - INCLUSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE PROCESSUALI ED INTERESSI MORATORI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, e nel caso in cui il danneggiato proponga direttamente contro lo assicuratore, con esito favorevole, l'Azione di risarcimento, lo assicuratore medesimo, mentre non risponde, se non nei limiti del massimale di polizza, degli interessi compensativi, decorrenti dalla data dell'evento, e della maggior somma in cui il danno stesso venga quantificato per effetto della svalutazione monetaria, e obbligato, anche oltre i predetti limiti, al rimborso delle spese processuali in favore del danneggiato vittorioso, tenuto conto del carattere diretto dell'indicata Azione ed alla stregua del criterio generale della soccombenza, nonche al pagamento degli interessi moratori conseguenti al ritardato adempimento, dopo la richiesta di indennizzo rivoltagli nelle forme e nei termini di cui agli artt 18 e 22 della legge 24 dicembre 1969 n 990, e dopo il decorso dello spatium deliberandi (sessanta giorni) concessogli per verificare l'an debeatur della pretesa risarcitoria e liquidarne il quantum, salvo che fornisca la prova della non colpevolezza di tale ritardo (come nel caso in cui la liquidazione sia stata impedita o ritardata per fatto del danneggiato). (V 17/78, mass n 389298; (Conf 51/79, mass n 401791).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)