Sez. 5, Sentenza n. 1761 del 21/12/1977 Ud. (dep. 17/02/1978) Rv. 137976 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - CONDIZIONE OBBIETTIVA DI PUNIBILITA - ESCLUSIONE - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - CONDIZIONE OBBIETTIVA DI PUNIBILITA - ESCLUSIONE - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO.*
Il momento consumativo del reato di bancarotta coincide con quello della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento e quindi a tale momento bisogna riferirsi per l'eventuale applicazione di cause estintive del reato. La sentenza dichiarativa di fallimento non e infatti condizione di punibilita dei reati di bancarotta, bensi elemento costitutivo, in quanto non produce l'effetto di rendere possibile l'Esercizio della Azione penale in ordine a fatti che, ancor prima della dichiarazione di fallimento, costituiscono reato, ma attribuisce il carattere di illecito penale a fatti che, prima di tale dichiarazione, sono penalmente indifferenti.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)