Sez. 5, Sentenza n. 10524 del 17/07/1981 Ud. (dep. 23/11/1981) Rv. 151091 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - NATURA - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO E NON CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITÀ.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - NATURA - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO E NON CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITÀ.*
La sentenza dichiarativa di fallimento non è condizione obiettiva di punibilità ma elemento costitutivo del reato, perché prima della sua pronuncia non esiste un reato perfetto in tutti i suoi elementi, in quanto detta sentenza è elemento indispensabile per configurare come reati nelle ipotesi di bancarotta prefallimentare fatti e comportamenti che, diversamente, rimarrebbero leciti e indifferenti. (Conf mass n 137976).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)