Sez. 1, Sentenza n. 992 del 30/03/1954 (Rv. 882835 - 01)
APPELLO - AVOCAZIONE DEL MERITO O RINVIO - ERRONEA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA IN PRIMO GRADO - DISTINZIONE
APPELLO - AVOCAZIONE DEL MERITO O RINVIO - ERRONEA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA IN PRIMO GRADO - DISTINZIONE
Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia, con sentenza non definitiva o con ordinanza, pronunciato erroneamente la contumacia di una parte, e il giudizio di prime cure sia così iniziato o continuato in situazione di disintegrato contraddittorio fino alla sentenza definitiva, resa senza la partecipazione di chi aveva diritto di esporre in giudizio le sue difese, il giudice di appello, rilevata la erroneità della dichiarazione di contumacia, deve rimettere la causa al primo giudice. Ove però la erronea dichiarazione di contumacia sia stata pronunciata in primo grado con sentenza definitiva (nella specie: per ritenuta inefficacia della Costituzione in giudizio della parte), e la parte stessa abbia pertanto potuto spiegare fino all'ultimo la propria attività processuale, deve il giudice di appello trattenere la causa e decidere nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)