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Sez. 3, Sentenza n. 2106 del 05/05/1989 (Rv. 462684 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER ERRONEO DICHIARAZIONE DELLA CONTUMACIA DI UNA PARTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462684-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER ERRONEO DICHIARAZIONE DELLA CONTUMACIA DI UNA PARTE - ESCLUSIONE.*

Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale, concretandosi in una deroga al principio secondo cui i motivi di nullità si convertono in motivi d'impugnazione, e, pertanto, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., tra i quali non rientra l'ipotesi di erronea dichiarazione, in primo grado, della contumacia di una parte. (Conf 5642/85, mass n 442836, sulla prima parte; (Conf 992/54, mass n 882835, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)