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Sez. 2 - , Sentenza n. 13795 del 07/03/2019 Cc. (dep. 29/03/2019) Rv. 275528 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO | Autoriciclaggio - Attività speculativa – Giochi d’azzardo e scommesse - Rilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275528-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

In tema di autoriciclaggio, rientrano nel novero delle attività speculative contemplate dall'art. 648-ter.1, comma primo, cod. pen. anche il gioco d'azzardo e le scommesse, in quanto attività idonee a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto e, dunque, tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (In motivazione la Corte ha specificato che la portata del sintagma "attività speculativa", da intendersi quale investimento ad alto rischio, può essere estesa anche alle predette attività, considerato che il concetto di alea, caratteristico del gioco o della scommessa, non risulta ontologicamente diverso o inconciliabile con quello di rischio calcolabile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)