Sez. 2, Sentenza n. 6452 del 07/06/1991 (Rv. 472567 - 01)
Contratti in genere - Contratti aleatori | Requisiti
Contratti in genere - Contratti aleatori
Per aversi contratto aleatorio è necessario che l'alea intesa quale rischio, a cui uno o più contraenti ovvero tutti i contraenti si espongono, investa e caratterizzi il negozio nella sua interezza e nella sua formazione sicché per la natura stessa del negozio o per le specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti divenga radicalmente incerto per una o per tutte le parti il vantaggio economico in relazione al quale esse parti si espongono. (Nella specie, la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano qualificato contratto aleatorio, escludendone la risolubilità a norma dell'art. 1469 cod. civ., un contratto di compravendita in cui con apposita clausola le parti avevano stabilito la rivalutazione automatica del prezzo ancora dovuto con riguardo al cambio della lira italiana con il franco svizzero).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1278, Cod. Civ. art. 1279, Cod. Civ. art. 1280, Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1469
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)