Sez. 3, Sentenza n. 11200 del 17/07/2003 (Rv. 565215 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE | Alea normale - Fluttuazioni del mercato determinanti oscillazione di valore delle prestazioni - Inclusione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE
L'alea normale di un contratto, che, a norma del secondo comma dell'art. 1467 cod. civ., non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari e normali fluttuazioni del mercato. (Principio espresso in fattispecie di contratto di finanziamento in valuta estera, per il quale la S.C. ha ricondotto l'oscillazione del cambio nell'alea normale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)