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Sez. 3, Sentenza n. 11200 del 17/07/2003 (Rv. 565215 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE | Alea normale - Fluttuazioni del mercato determinanti oscillazione di valore delle prestazioni - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565215-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE

L'alea normale di un contratto, che, a norma del secondo comma dell'art. 1467 cod. civ., non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari e normali fluttuazioni del mercato. (Principio espresso in fattispecie di contratto di finanziamento in valuta estera, per il quale la S.C. ha ricondotto l'oscillazione del cambio nell'alea normale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)