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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20830 del 02/08/2019 (Rv. 654849 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronuncia con cui il giudice civile ha ritenuto la competenza del magistrato di sorveglianza - Istanza di regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654849-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui il giudice civile ha ritenuto la competenza del magistrato di sorveglianza (nella specie, su domanda di indennizzo per detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 CEDU, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, della legge n. 354 del 1975) è inammissibile, perché non pone una questione di competenza secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile, dipendendo l'alternativa tra l'uno e l'altro giudice dal riferimento della controversia ad un medesimo fatto materiale, suscettibile di valutazione sotto profili giuridici diversi, e non potendo determinare una questione di ripartizione della "potestas iudicandi", ma esclusivamente un'interferenza tra giudizi, che si traduce in un limite che attiene alla proponibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)