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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13329 del 26/07/2012 (Rv. 623582 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza con cui il giudice civile ha ritenuto la competenza del giudice penale - Istanza di regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623582-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza, con cui il giudice civile ha ritenuto la competenza del giudice dell'esecuzione penale (nella specie, in tema di rimborso delle somme versate alla Cassa delle ammende in esenzione di sentenza penale di condanna, per reato rispetto al quale era stata disposta la cessazione dell'esecuzione della pena, a causa dell'abrogazione della norma incriminatrice), é inammissibile, considerato che l'alternativa tra l'uno e l'altro giudice dipende dal riferimento della controversia ad un medesimo fatto materiale, suscettibile di valutazione sotto profili giuridici diversi e non può determinare una questione di ripartizione della "potestas judicandi", ma esclusivamente un'interferenza tra giudizi, la quale si traduce in un limite che attiene alla proponibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)