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Sez. L, Sentenza n. 8295 del 10/04/2006 (Rv. 589198 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività riservata al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di disposizione del CCNL giornalistico relativo alle indennità spettanti in caso di dimissioni a causa di matrimonio.
Stato
decisa il 2006-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589198-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività rientrante nella competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per omessa od erronea applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito impugnata, con la quale era stato negato il diritto alla indennità sostitutiva di preavviso alla giornalista dimessasi a seguito del matrimonio, interpretando l'art. 24 del CCNL dei giornalisti, onde ottenere un equo contemperamento degli interessi delle parti, nel senso che per far sorgere il diritto all'indennità non fossero sufficienti il matrimonio del giornalista e il suo recesso, in caso di immediata ripresa dell'attività lavorativa dopo il matrimonio, sebbene alle dipendenze di una diversa testata, degradando in questo caso il matrimonio a mero antecedente storico delle dimissioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)