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Sez. 1, Sentenza n. 26258 del 02/12/2005 (Rv. 587083 - 01)

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Trasformazione in un altro dei tipi previsti dalla legge - Estinzione di un soggetto e correlativa creazione di un altro - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587083-01

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE

Nell'ipotesi di annullamento in sede giurisdizionale della delibera di trasformazione di una s.r.l. in società collettiva, la reviviscenza della società di capitali, che si verifica in forza dell'efficacia retroattiva dell'annullamento, non fa venir meno, nei rapporti con i terzi creditori e agli effetti (anche) della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 147 legge fall., quella realtà economica e giuridica cui ha dato luogo l'operare in concreto e l'esternarsi, anche attraverso le forme di pubblicità previste dall'ordinamento per le delibere societarie (artt. 2188 e ss. cod.civ., in genere, e specificamente, per le modificazioni dell'atto costitutivo, artt. 2436 e 2300 dello stesso codice), della società come personale nella sua attività di impresa commerciale, di talché, sopravvenuta l'insolvenza della società e dichiarato il fallimento della stessa quale s.r.l. (per la reviviscenza di tale forma anteriore alla caducata trasformazione), ben può dichiararsi il fallimento ex art. 147 legge fall. di quei soci che, in relazione al periodo di tempo e alle obbligazioni societarie cui l'insolvenza si riferisce, avevano assunto la responsabilità solidale e illimitata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)