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Sez. 2, Sentenza n. 15737 del 13/08/2004 (Rv. 575553 - 01)

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Trasformazione della società in un altro dei tipi previsti dalla legge - Estinzione di un soggetto e correlativa creazione di un altro - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze sul piano processuale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575553-01

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE

La trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro e diverso soggetto, ma configura, per converso, una vicenda meramente evolutivo - modificativa dello stesso soggetto. A più forte ragione, la cessione di quote sociali a persone diverse dagli originari soci dell'ente (nella specie, società in nome collettivo, che comunque mantiene sempre la stessa natura giuridica) non dà luogo ad un nuovo soggetto di diritto, con la conseguenza che, ai fini dell'attribuzione dello "ius postulandi", è rilevante la sola circostanza che la procura sia conferita, in origine come successivamente, da coloro che abbiano la rappresentanza della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)