diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3019 del 14/12/1995 Cc. (dep. 16/01/1996) Rv. 203577 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio | Misure cautelari personali - Richiesta di revoca - Rigetto - Impugnazione - Annullamento in cassazione - Giudice di rinvio - Motivazione - Richiamo a provvedimenti già adottati, costituenti giudicato cautelare - Illegittimità - Ragione - Specifico obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie: custodia cautelare in carcere.
Stato
decisa il 1995-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203577-01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio

Quando il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare sia stato annullato in cassazione, al giudice di rinvio non è consentito di soddisfare l'obbligo della motivazione con il mero richiamo a provvedimenti già adottati, circa i quali si è formato il cosiddetto giudicato cautelare, poiché questo è superato dal nuovo principio di diritto stabilito nella sentenza di annullamento. Il giudice di rinvio deve, pertanto dare puntualmente conto degli elementi che comportino il mantenimento della misura adottata e verificare se siano sopravvenuti quelli addotti come nuovi, che implichino la revoca. (Fattispecie in tema di custodia cautelare in carcere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 310, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)