Sez. 2, Sentenza n. 6288 del 15/12/1999 Cc. (dep. 29/09/2000) Rv. 216997 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Formazione del giudicato cautelare - Preclusione - Decisione della Corte di cassazione su ricorso di coindagato - Configurabilità come fatto nuovo idoneo a superarlo - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Non costituisce fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare, la decisione assunta, in accoglimento di ricorso per cassazione, nei confronti di coimputato del medesimo reato. (Fattispecie relativa a decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare relativamente a reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, per la quale la S.C. ha ritenuto che l'accoglimento, da parte di altra sezione della Corte medesima, del ricorso di coimputato in ordine all'identica questione processuale dell'individuazione del termine di fase per il giudizio di primo grado in riferimento alla pena massima cui fare riferimento ai sensi dell'art. 278 cod. proc. pen., non fosse idoneo a consentire un rinnovato esame della questione, in quanto intervenuto in un diverso subprocedimento incidentale concernente distinto soggetto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)