Sez. 2, Sentenza n. 7295 del 28/06/1995 (Rv. 493156 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO | Occupazione con beni mobili dell'area comune antistante l'edificio - Impedimento ad uno dei condomini da parte del condominio - Competenza del Conciliatore - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO
La competenza sulla domanda proposta dal condominio per impedire ad uno dei condomini l'occupazione, con beni mobili (nella specie, sedie e tavolini), dell'area comune antistante l'edificio, quando siano in discussione solo le modalità dell'uso e non il diritto di comunione del condomino o la misura delle relative facoltà, appartiene al conciliatore, cui è riservata dall'art. 7 comma 2 c.p.c., la cognizione di tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi e dei beni condominiali, e, cioè, le controversie sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)