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Sez. 3, Ordinanza n. 22037 del 16/10/2009 (Rv. 609503 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Giuramento suppletorio - Contenuto - Conseguenze sull'esito del giudizio civile - Rapporto di pregiudizialità rispetto al procedimento penale per falsità del giuramento - Insussistenza - Effetti - Sospensione necessaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609503-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La prestazione del giuramento suppletorio (così come di quello decisorio), ai sensi dell'art. 2738 cod. civ., implicando una presunzione "iuris et de iure" in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto svincola l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può soltanto costituire titolo per le pretese risarcitorie da avanzare verso chi abbia giurato il falso. Ne consegue che, nell'ipotesi di un giuramento così configurato, deve considerarsi erronea la sospensione necessaria del procedimento civile, non ricorrendo alcun caso di pregiudizialità né alcuna delle altre situazioni legali che autorizzino detta sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)