Sez. 2, Ordinanza n. 4314 del 20/02/2008 (Rv. 602007 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposto - Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Antecedente logico-giuridico - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In tema di sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., sussiste il rapporto di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un'altra solo nei casi in cui l'accertamento da compiere in un giudizio costituisca un necessario antecedente, non solo logico, ma anche giuridico, rispetto all'oggetto dell'altro; peraltro, nell'attuale sistema processuale, improntato al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, deve escludersi ogni possibilità di disporre la sospensione per ragioni di mera opportunità, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza impugnata con cui era stata sospesa la causa di rilascio di un appartamento per cessazione del comodato in attesa della definizione di un altro processo, tra le stesse parti, relativo ad una divisione in cui era stata denunciata la simulazione dell'atto da cui l'attore della causa di rilascio traeva il titolo di proprietà sull'immobile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)