Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 03/09/1966 (Rv. 324512 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - COOPERATIVE - COOPERATIVE EDILIZIE - AGEVOLAZIONE DELL'IMPOSTA FISSA - CONDIZIONI - RIVENDITA DELL'AREA ACQUISTATA - CONDIZIONI PER IL DINIEGO O PER LA DECADENZA DEL BENEFICIO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - COOPERATIVE - COOPERATIVE EDILIZIE - AGEVOLAZIONE DELL'IMPOSTA FISSA - CONDIZIONI - RIVENDITA DELL'AREA ACQUISTATA - CONDIZIONI PER IL DINIEGO O PER LA DECADENZA DEL BENEFICIO.*
L'art.65 della legge di registro (R.d. 30 dicembre 1923, n.3269), richiamato dall'art.147 del R.d. 28 aprile 1938, n.1165, per le cooperative edilizie, concede l'agevolazione della imposta fissa per gli Atti delle societa cooperative se essi, tra l'altro, siano previsti dai rispettivi statuti. Gli Atti devono avere, cioe, uno stretto rapporto di strumentalita con i fini propostisi dall'ente, ed il nesso teleologico deve essere realmente esistente e non soltanto apparente, nonche il trattamento di favore e stato accordato dal legislatore solo all'attivita effettivamente mutualistica, restandone percio esclusa quella che ne abbia, invece, solo la parvenza, ma che in realta, sia diretta verso scopi di lucro. Non e, percio, sufficiente che l'atto rientri in astratto nelle finalita della cooperativa, ma occorre che, anche in concreto, sia collegato teleologicamente con gli scopi statutari dell'ente. La mancata correlazione fra atto e finalita mutualistiche puo desumersi anche da elementi estranei all'atto stesso ed emersi successivamente alla sua stipulazione. La disposizione del primo comma dell'art.67 sulla decadenza del beneficio sta a significare, nella sua lata previsione, che non e possibile mantenere in nessun caso l'agevolazione gia fruita, quando, comunque, si accerti che non ricorrevano le condizioni richieste dalla legge. Essa implica necessariamente un comportamento illegittimo del contribuente, esulando dalla sua previsione qualsiasi avvenimento posteriore che abbia impedito la realizzazione materiale del fine, che l'ente, con il compimento dell'atto, si era proposto. Pertanto, non ogni acquisto di area edificabile da parte di una cooperativa edilizia gode dell'agevolazione tributaria considerata, ma solo quello che, inerendo alle finalita mutualistiche, e concretamente diretto alla costruzione di abitazioni per i soci. Correlativamente, non puo godere dell'agevolazione - che, se concessa, dovra essere revocata - l'atto per cui si accerti, in base a qualsiasi elemento, anche emerso successivamente al suo compimento, la preordinazione a fini estranei a quelli mutualistici, mentre non e, di per se, determinante il solo fatto della rivendita di parte dell'area precedentemente acqui stata, ove non sia dimostrata la preordinazione.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 65, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 67, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)