Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10248 del 02/05/2013 (Rv. 626567 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | "Status" di coltivatore diretto - Accertamento autonomo da parte del giudice tributario - Ammissibilità - Sussistenza - Qualifica esistente al momento dell'atto - Omesso deposito del certificato dell'Ispettorato agrario nel triennio - Irrilevanza - Ragioni.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, il giudice tributario può autonomamente accertare l'esistenza dello "status" di coltivatore diretto, dovendo escludersi che l'esercizio del potere di certificazione relativo alla sussistenza o meno di tale "status" - potere attribuito dalla legge all'Ispettorato Provinciale Agrario - possa svolgere alcun effetto preclusivo o condizionante rispetto alla piena tutela del diritto soggettivo all'agevolazione fiscale. Ne consegue che la predetta agevolazione va riconosciuta al contribuente che possieda e spenda la qualifica di coltivatore diretto già alla data dell'atto (per il quale abbia chiesto l'applicazione dell'imposta ridotta), restando irrilevante la mancata produzione del relativo certificato definitivo nel triennio (ipotesi che riguarda il diverso caso di contribuente che non risulti ancora possedere la qualifica).
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4, Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)